Accesso civico generalizzato

 

Che cos’è l’accesso civico generalizzato

L’articolo 5 co. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal d.lgs. 97/2016, ha introdotto, accanto all’accesso civico già disciplinato dal d.lgs. 33/2013, il diritto di chiunque di accedere a dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n.  33/2013,  nel  rispetto  dei  limiti  relativi  alla  tutela  di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del citato decreto.

L’accesso civico generalizzato si delinea come autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all’art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall’altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3).

Come esercitare il diritto

L’istanza di accesso civico generalizzato può essere presentata, per via telematica alla casella istituzionale di posta elettronica accesso.civico@ipzs.it utilizzando il seguente Modulo “Richiesta Accesso Generalizzato”:

Modulo per la richiesta di accesso civico generalizzato

L'istanza va indirizzata alla Direzione/Area/Funzione di IPZS che detiene i dati o i documenti reperibile nella sezione "Organizzazione - Articolazione degli uffici".

Il rigetto totale o parziale dell’istanza o la mancata risposta

Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso generalizzato o di mancata risposta nei termini di legge ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, possono presentare richiesta di riesame utilizzando il modulo scaricabile tramite il seguente collegamento:

Modulo richiesta di riesame accesso civico generalizzato

da compilare e inoltrare preferibilmente secondo le seguenti modalità:

La risposta

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, entro il termine di venti giorni, provvede ad esaminare la richiesta di riesame e a decidere in merito alla stessa.

Nel caso di diniego a tutela degli interessi privati di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a) (tutela dei dati personali), il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che si pronuncia entro 10 dalla richiesta. Dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza viene sospeso fino al ricevimento del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti 10 giorni.

Avverso la decisione del Responsabile del procedimento o, in caso di richiesta di riesame, avverso la decisione del Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al T.A.R. ai sensi dell’art. 116 Codice del processo amministrativo (d.lgs. 104/2010).

Data di creazione: 30/09/2021
Data di ultima modifica: 01/10/2021