Accesso civico semplice

Che cos’è l’accesso civico semplice

È il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs n. 33/2013, laddove l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (di seguito anche “Poligrafico”) ne abbia omesso la pubblicazione sul proprio sito internet.

L’accesso civico semplice, previsto dall’art. 5 co. 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e disciplinato nel citato decreto già prima delle modifiche ad opera del d.lgs. 97/2016, rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall’inadempienza.

Come esercitare il diritto

La richiesta di accesso civico semplice è gratuita, non deve essere motivata e va presentata utilizzando il modulo di seguito allegato, preferibilmente secondo le seguenti modalità:

Modulo per la richiesta di accesso civico al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT)

Le comunicazioni inviate al citato indirizzo email verranno prese in considerazione solo ed esclusivamente se attinenti a una richiesta di accesso civico.


La risposta

L’Istituto provvede, nei termini di legge, come nel seguito schematizzato:

  •     Per dati e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ex d.lgs. 33/2013:

   1. Se i dati/documenti richiesti sono pubblicati sul sito web “società trasparente” il Responsabile del procedimento, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, comunica tramite mail al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale ai dati e documenti richiesti, già pubblicati;
    2. Se i dati/documenti richiesti non sono pubblicati sul sito web “società trasparente” il Responsabile del procedimento, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, provvede a pubblicare il contenuto richiesto sul sito e comunica tramite mail al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Il rigetto totale o parziale dell’istanza o la mancata risposta

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta nei termini di legge, il richiedente può presentare richiesta di riesame entro il termine di trenta giorni al Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (ovvero all’ufficio del Presidente del Poligrafico, nel caso in cui i dati o documenti richiesti siano detenuti dal Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza), utilizzando il modulo scaricabile tramite il seguente collegamento:

Modulo richiesta di riesame accesso civico semplice

da compilare e inoltrare preferibilmente secondo le seguenti modalità:

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, entro il termine di venti giorni, provvede ad esaminare la richiesta e a decidere in merito alla stessa.

Avverso la decisione di riesame del Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al T.A.R. ai sensi dell’art. 116 Codice del processo amministrativo (d. lgs. 104/2010).

Data di creazione: 30/09/2021
Data di ultima modifica: 13/10/2021